MODIFICA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE E DI ASILO testo in vigore dal: 10-9-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art. 1. (Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di
sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo
13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)," sono inserite le
seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)"; b) all'articolo
65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a favore delle
ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti
all'OCSE;". 2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione
dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per
interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non
appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative
a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della
collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione
dei flussi migratori illegali e al contrasto delle
organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina,
nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti,
nonche' in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e
nella applicazione della normativa internazionale in materia di
sicurezza della navigazione. 3. Si puo' procedere alla revisione
dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2
qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di
prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul
territorio italiano di cittadini espulsi.
Art. 2. (Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998", dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis.
- (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) - 1. E'
istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito
denominato "Comitato". 2. Il Comitato e' presieduto dal
Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da
un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
ed e' composto dai Ministri interessati ai temi trattati in
ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un
presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome. 3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del
Comitato, e' istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il
Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei
Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunita',
per il coordinamento delle politiche comunitarie, per
l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno, della giustizia, delle attivita'
produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche
agricole e forestali, per i beni e le attivita' culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per
gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche
rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione
interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo
unico, nonche' degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui
all'articolo 3, comma 1. 4. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le
politiche comunitarie, sono definite le modalita' di
coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Art. 3. (Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono
inserite le seguenti: "salva la necessita' di un termine piu'
breve". 2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni
parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel
documento programmatico, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita',
ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti
di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite
delle quote stabilite per l'anno precedente".
Art. 4. (Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il
comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il visto di ingresso e'
rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici
accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorita'
diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i
diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al
soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti
dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto,
l'autorita' diplomatica o consolare comunica il diniego allo
straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto
stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le
domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di
visto comporta automaticamente, oltre alle relative
responsabilita' penali, l'inammissibilita' della domanda. Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente,
ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione all'autorita' di frontiera"; b) al
comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Non e'
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o
che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che
risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attivita' illecite".
Art. 5. (Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati",
sono inserite le seguenti: ", e in corso di validita',"; b) dopo
il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Lo straniero che
richiede il permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici"; c) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La
durata del permesso di soggiorno" sono inserite le seguenti:
"non rilasciato per motivi di lavoro"; d) al comma 3, le lettere
b) e d) sono abrogate; e) dopo il comma 3, sono inseriti i
seguenti: "3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro
e' rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno
per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo
permesso di soggiorno per lavoro e' quella prevista dal
contratto di soggiorno e comunque non puo' superare: a) in
relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi; b) in relazione ad un contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la durata di due anni. 3-ter. Allo straniero che
dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito
per prestare lavoro stagionale puo' essere rilasciato, qualora
si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a
tale titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti
con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso e'
rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato immediatamente nel
caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente
testo unico. 3-quater. Possono inoltre soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di
soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di
soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un periodo di
due anni. 3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro,
ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di
ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo
26, ne da' comunicazione anche in via telematica al Ministero
dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto
dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. 3-sexies. Nei casi di
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata
del permesso di soggiorno non puo' essere superiore a due anni";
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il rinnovo del
permesso di soggiorno e' richiesto dallo straniero al questore
della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della
scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta
giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed e' sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle
diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato
per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale"; g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis.
Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno
e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici"; h) il comma 8 e'
sostituito dal seguente: "8. Il permesso di soggiorno e la carta
di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante
utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune
adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996,
riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno"; i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis.
Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso o reingresso,
un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine di
determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso,
di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno, e' punito con la reclusione da uno a sei
anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto che
faccia fede fino a querela di falso la reclusione e' da tre a
dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un
pubblico ufficiale".
Art. 6. (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - (Contratto
di soggiorno per lavoro subordinato) - 1. Il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: a) la
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita' di
un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica; b) l'impegno al pagamento da parte del datore di
lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. 2. Non costituisce titolo valido per il
rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga
le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 3. Il
contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a
quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per
l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede
legale il datore di lavoro o dove avra' luogo la prestazione
lavorativa secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione". 2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma
1, si procede all'attuazione e all'integrazione delle
disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1
del presente articolo, con particolare riferimento
all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1,
lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali
condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Art. 7. (Facolta' inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono
inserite le seguenti: "e previa stipula del contratto di
soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
26,"; b) al comma 4, le parole: "puo' essere sottoposto a
rilievi segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "e'
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici".
Art. 8. (Sanzioni per l'inosservanza degli
obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 7, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il
seguente: "2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".
Art. 9. (Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "sei anni".
Art. 10. (Coordinamento dei controlli di
frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il
Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana
le misure necessarie per il coordinamento unificato dei
controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il
Ministro dell'interno promuove altresi' apposite misure di
coordinamento tra le autorita' italiane competenti in materia di
controlli sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di
Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n.
388".
Art. 11. (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il
comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle
disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a
procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero
ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro
Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, e' punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona"; b) il
comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare
l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione
delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare
l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e'
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con
la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto
e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o
utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"; c)
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le pene di
cui al comma 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda
l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato
di cinque o piu' persone; b) per procurare l'ingresso o la
permanenza illegale la persona e' stata esposta a pericolo per
la sua vita o la sua incolumita'; c) per procurare l'ingresso o
la permanenza illegale la persona e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante. 3-ter. Se i fatti di cui al
comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare
alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita'
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la
pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di
25.000 euro per ogni persona. 3-quater. Le circostanze
attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del
codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi
3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai
commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di
uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti. 3-sexies. All'articolo
4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del
codice penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,""; d) dopo il comma 9, sono
aggiunti i seguenti: "9-bis. La nave italiana in servizio di
polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona
contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che
sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo'
fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un
traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un
porto dello Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme
restando le competenze istituzionali in materia di difesa
nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle
attivita' di cui al comma 9-bis. 9-quater. I poteri di cui al
comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque
territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina
militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei
limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da
accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una
nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies.
Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare
nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle altre
unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo".
Art. 12. (Espulsione amministrativa)
1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il
comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'espulsione e' disposta
in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo,
anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte
dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia
cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire
l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorita' giudiziaria,
che puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione all'accertamento della
responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in
procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona
offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa
fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il
nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria
non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di
nulla osta, il questore puo' adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai
sensi dell'articolo 14"; b) dopo il comma 3, sono inseriti i
seguenti: "3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere
ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura
penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla
osta puo' essere negato ai sensi del comma 3. 3-ter. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o
dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della
custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il
giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del
nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore. 3-quater. Nei casi
previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la
prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter
e 14. 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma
14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di
prescrizione del reato piu' grave per il quale si era proceduto
nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di
procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, quest'ultima e' ripristinata a norma dell'articolo
307 del codice di procedura penale. 3-sexies. Il nulla osta
all'espulsione non puo' essere concesso qualora si proceda per
uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, nonche' dall'articolo 12 del
presente testo unico"; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5"; d) il comma 5 e'
sostituito dal seguente: "5. Nei confronti dello straniero che
si e' trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso
di soggiorno e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni
e non ne e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo
si sottragga all'esecuzione del provvedimento"; e) il comma 8 e'
sostituito dal seguente: "8. Avverso il decreto di espulsione
puo' essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorita'
che ha disposto l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni
dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in
composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso,
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro
venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di
cui al presente comma puo' essere sottoscritto anche
personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della
persona interessata, e' autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita'
giudiziaria. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura
speciale rilasciata avanti all'autorita' consolare. Lo straniero
e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato,
e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete"; f) i commi
6, 9 e 10 sono abrogati; g) il comma 13 e' sostituito dai
seguenti: "13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e'
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed e' nuovamente
espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. 13-bis.
Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale. 13-ter. Per i reati
di cui ai commi 13 e 13-bis e' sempre consentito l'arresto in
flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma
13-bis, e' consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del
fatto si procede con rito direttissimo"; h) il comma 14 e'
sostituito dal seguente: "14. Salvo che sia diversamente
disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di
dieci anni. Nel decreto di espulsione puo' essere previsto un
termine piu' breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni,
tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
nel periodo di permanenza in Italia".
Art. 13. (Esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il
comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La convalida comporta la
permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta
giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della
nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del
questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni.
Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o
il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: "5-bis. Quando non
sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di
permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento,
il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato
con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione. 5-ter. Lo straniero
che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello
Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi
del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.
In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 5-quater. Lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in
violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio
dello Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con
rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione
dell'espulsione, il questore puo' disporre i provvedimenti di
cui al comma 1 del presente articolo". 2. Per la costruzione di
nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro
per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79
milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 14. (Ulteriori disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione)
1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare
o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva
nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi
extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore
ed alla competente autorita' consolare al fine di avviare la
procedura di identificazione dello straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione
subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di
detenzione". 2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituita dalla
seguente: "Espulsione a titolo di misura di sicurezza e
disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione".
Art. 15. (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione)
1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - (Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
- 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un
reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti
dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la
pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena
ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ne' le cause
ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo
unico, puo' sostituire la medesima pena con la misura
dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. 2.
L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche se
la sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 4. 3. L'espulsione di cui al comma 1 non
puo' essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o
piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel
massimo a due anni. 4. Se lo straniero espulso a norma del comma
1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione
sostitutiva e' revocata dal giudice competente. 5. Nei confronti
dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna
delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve
scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due
anni, e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta
nei casi in cui la condanna riguarda uno o piu' delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico. 6.
Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 e' il
magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato,
senza formalita', acquisite le informazioni degli organi di
polizia sull'identita' e sulla nazionalita' dello straniero. Il
decreto di espulsione e' comunicato allo straniero che, entro il
termine di dieci giorni, puo' proporre opposizione dinanzi al
tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni. 7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui
al comma 6 e' sospesa fino alla decorrenza dei termini di
impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e,
comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano
stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione
e' eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione
dello straniero con la modalita' dell'accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. 8. La pena e' estinta
alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non
sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso, lo stato di detenzione e' ripristinato e riprende
l'esecuzione della pena. 9. L'espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi
di cui all'articolo 19".
Art. 16. (Diritto di difesa)
1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "Lo straniero" sono
inserite le seguenti: "parte offesa ovvero" e dopo la parola: "richiesta"
sono inserite le seguenti: "della parte offesa o".
Art. 17. (Determinazione dei flussi di ingresso)
1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nello
stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche
all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano
adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella
riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di
rimpatrio"; b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
"quote riservate" sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non
comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori
stessi, nonche'"; c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono
altresi' essere predisposti in base ai dati sulla effettiva
richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini
provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata,
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede
possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche
e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un
rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati
extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le
indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel
triennio successivo in rapporto alla capacita' di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo".
Art. 18. (Lavoro subordinato a tempo
determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 22. - (Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) - 1. In ogni
provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare allo sportello unico per l'immigrazione della
provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale
l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la prestazione
lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b)
idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di
contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello
stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero
nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a
comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. 3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero,
il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la
documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla
osta al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui
all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione. 4. Lo sportello unico per
l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al
centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro
per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via
telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito
INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli
eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza
che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore
nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro
trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione
negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresi' al
datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il
centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5. 5. Lo sportello unico per
l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta
giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che
siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il
nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette
la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al
lavoro subordinato ha validita' per un periodo non superiore a
sei mesi dalla data del rilascio. 6. Gli uffici consolari del
Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo
gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con
indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico
per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione
che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo,
trasmesso in copia all'autorita' consolare competente ed al
centro per l'impiego competente. 7. Il datore di lavoro che
omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione
qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo
straniero, e' punito con la sanzione amministrativa da 500 a
2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e'
competente il prefetto. 8. Salvo quanto previsto dall'articolo
23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o
di stabile residenza del lavoratore. 9. Le questure forniscono
all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e'
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o
comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi'
il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle
informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari", da condividere con altre
amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene
in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le
stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura
delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale. 10. Lo sportello unico per
l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati
secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4. 11. La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al
lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso
di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro,
anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di
soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a
sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita'
di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorita' rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari. 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia
scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge,
il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con l'arresto da tre
mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni
lavoratore impiegato. 13. Salvo quanto previsto per i lavoratori
stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e
di sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi della
maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al
compimento del sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga
al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma
20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 14. Le attribuzioni degli
istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge
30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari
che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia. 15. I
lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione
centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalita' di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario puo' inoltre partecipare, a norma del presente
testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica. 16. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione". 2.
All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresi', allo straniero la certificazione dell'esistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli
adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la
concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo".
Art. 19. (Titoli di prelazione)
1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - (Titoli
di prelazione) - 1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su
proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e realizzati
anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e
altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e
datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi
internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori
stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori
produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste
attivita' di istruzione e di formazione professionale nei Paesi
di origine. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata: a)
all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dello Stato; b) all'inserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all'interno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle
attivita' produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di
origine. 3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita'
di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali
le attivita' si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di
cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalita'
previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".
Art. 20. (Lavoro stagionale)
1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 24. - (Lavoro
stagionale) - 1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di
categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere
stagionale con uno straniero devono presentare richiesta
nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della
provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in
cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalita' previste dall'articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente,
che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale
disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire
l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 22, comma 3. 2. Lo sportello unico per
l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto
del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla
data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. 3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita' da venti
giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della
durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento
all'accorpamento di gruppi di lavori di piu' breve periodo da
svolgere presso diversi datori di lavoro. 4. Il lavoratore
stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza
alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di
lavoro. Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne
verifichino le condizioni. 5. Le commissioni regionali
tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni
e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale.
Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e
normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni
di lavoro della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti
o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi
e le misure complementari relative all'accoglienza. 6. Il datore
di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di
carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo
22, comma 12".
Art. 21. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 26, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il
seguente: "7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per
alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III,
Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di
autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la
revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e
l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica".
Art. 22. (Attivita' sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 1, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente: "r-bis)
infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private;"; b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine,
il seguente: "5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e
delle politiche sociali, e' determinato il limite massimo
annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono
attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque
retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali.
Tale ripartizione e' effettuata dal CONI con delibera da
sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la
stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di
assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica
anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili".
Art. 23. (Ricongiungimento familiare)
1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 1: 1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis)
figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni
oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro
stato di salute che comporti invalidita' totale"; 2) alla
lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora
non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza
ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati
gravi motivi di salute"; 3) la lettera d) e' abrogata; b) i
commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: "7. La domanda di
nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti
di parentela, coniugio e la minore eta', autenticata
dall'autorita' consolare italiana, e' presentata allo sportello
unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del
richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con
timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la
questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al
presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta. 8. Trascorsi novanta
giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo'
ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia
degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della
domanda e della relativa documentazione. 9. Le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi' il visto
di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5".
Art. 24. (Permesso di soggiorno per motivi familiari)
1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: "In caso di
separazione", sono inserite le seguenti: "In caso di morte del
familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e".
Art. 25. (Minori affidati al compimento della maggiore eta')
1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di
lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta',
sempreche' non sia intervenuta una decisione del Comitato per i
minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non
inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e
civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 1-ter. L'ente gestore
dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione,
al momento del compimento della maggiore eta' del minore
straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di un
alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivita'
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita' previste
dalla legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato. 1-quater. Il numero dei
permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo
e' portato in detrazione dalle quote di ingresso definite
annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4".
Art. 26. (Accesso ai corsi delle universita')
1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente: "5. E'
comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parita'
di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari
di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un
anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in
Italia, nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che sono
titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o
delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o
all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali
per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le
condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".
Art. 27. (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; b) dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: "1-bis. L'accesso alle misure di
integrazione sociale e' riservato agli stranieri non
appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di
essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in
Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia"; c) il comma 5 e' abrogato; d)
il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Gli stranieri
titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione
o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".
Art. 28. (Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, ovunque ricorrano, le parole: "ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite
dalle seguenti: "prefettura-ufficio territoriale del Governo" e
le parole: "il pretore" sono sostituite dalle seguenti: "il
tribunale in composizione monocratica". 2. All'articolo 25 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il
primo periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente: "Ai
contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore
dello Stato di provenienza". 3. All'articolo 26 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le
parole da: "o di corrispondente garanzia" fino alla fine del
comma sono soppresse.
Art. 29. (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme
sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 30, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1,
lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia accertato che
al matrimonio non e' seguita l'effettiva convivenza salvo che
dal matrimonio sia nata prole".
Art. 30. (Misure di potenziamento delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari)
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Art. 31. (Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e'
sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente
competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli
articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di
soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della
procedura di riconoscimento".
Art. 32. (Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma
7 e' abrogato; b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente asilo
non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda
di asilo presentata. Esso puo', tuttavia, essere trattenuto per
il tempo strettamente necessario alla definizione delle
autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in
base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi: a) per verificare o
determinare la sua nazionalita' o identita', qualora egli non
sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identita', oppure
abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati
falsi; b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda
di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente
disponibili; c) in dipendenza del procedimento concernente il
riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio
dello Stato. 2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei
seguenti casi: a) a seguito della presentazione di una domanda
di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o
tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o,
comunque, in condizioni di soggiorno irregolare; b) a seguito
della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno
straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione o
respingimento. 3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2,
lettera a), e' attuato nei centri di identificazione secondo le
norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina
il numero, le caratteristiche e le modalita' di gestione di tali
strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal
Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di
identificazione sara' comunque consentito l'accesso ai
rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi' consentito
agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati
con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno. 4. Per il trattenimento di cui al comma
2, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al
medesimo articolo 14 sara' comunque consentito l'accesso ai
rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi' consentito
agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati
con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno. 5. Allo scadere del periodo previsto per
la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora
la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero e' concesso
un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della
procedura stessa. Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo
1-bis e' istituita la procedura semplificata per la definizione
della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato
secondo le modalita' di cui ai commi da 2 a 6. 2. Appena
ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il
questore competente per il luogo in cui la richiesta e' stata
presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato
in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis,
comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il
questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data
di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La
decisione e' adottata entro i successivi tre giorni. 3. Appena
ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il
questore competente per il luogo in cui la richiesta e' stata
presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato
in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo
14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286; ove gia' sia in corso il trattenimento, il questore
chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del
periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per
consentire l'espletamento della procedura di cui al presente
articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il
questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data
di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La
decisione e' adottata entro i successivi tre giorni. 4.
L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo
1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda. 5. Lo Stato
italiano e' competente all'esame delle domande di riconoscimento
dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i
tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino
ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523. 6. La
commissione territoriale, integrata da un componente della
Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro
dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta
adeguatamente motivata dello straniero di cui e' disposto il
trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui
all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla
commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione
della decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della
commissione territoriale e' presentato al tribunale in
composizione monocratica territorialmente competente entro
quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze
diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo
puo' tuttavia chiedere al prefetto competente di essere
autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito
del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso e'
immediatamente esecutiva. Art. 1-quater. - (Commissioni
territoriali) - 1. Presso le prefetture-uffici territoriali del
Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis,
comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il
riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette
commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno,
sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e
composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un
rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e da un rappresentante
dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un
componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate,
su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato prevista all'articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a
tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle
domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di
valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza
di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di
parita', prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in
relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le
commissioni possono essere composte da personale posto in
posizione di distacco o di collocamento a riposo. La
partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai
lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di
compensi o di indennita' di qualunque natura. 2. Entro due
giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che
entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione e'
adottata entro i successivi tre giorni. 3. Durante lo
svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni
territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il
richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate
con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al
richiedente, unitamente all'informazione sulle modalita' di
impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 4.
Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali
valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi
derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia e'
firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848. 5. Avverso le decisioni delle commissioni
territoriali e' ammesso ricorso al tribunale ordinario
territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo
1-ter, comma 6. Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per
il diritto di asilo) - 1. La Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo
2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e' trasformata in Commissione
nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata
"Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri
dell'interno e degli affari esteri. La Commissione e' presieduta
da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario
della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della
pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante
del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione
designa, altresi', un supplente. La Commissione nazionale, ove
necessario, puo' essere articolata in sezioni di analoga
composizione. 2. La Commissione nazionale ha compiti di
indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di
formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime
commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri
decisionali in tema di revoche e cessazione degli status
concessi. 3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma
3, sono stabilite le modalita' di funzionamento della
Commissione nazionale e di quelle territoriali. Art. 1-sexies. -
(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) - 1.
Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza
dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli
stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria
possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il
richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui
non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei
limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al
sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma
1, in misura non superiore all'80 per cento del costo
complessivo di ogni singola iniziativa territoriale. 3. In fase
di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2: a) stabilisce
le linee guida e il formulario per la presentazione delle
domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta
gestione dello stesso e le modalita' per la sua eventuale
revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuita' degli
interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal Fondo
europeo per i rifugiati; c) determina, nei limiti delle risorse
finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le
modalita' e la misura dell'erogazione di un contributo economico
di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non
rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non
e' accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al
comma 1. 4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di
accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva,
sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione,
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che
prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio
centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 5. Il
servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: a) monitorare la
presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e
degli stranieri con permesso umanitario; b) creare una banca
dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei
richiedenti asilo e dei rifugiati; c) favorire la diffusione
delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza
tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei
servizi di cui al comma 1; e) promuovere e attuare, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio
attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o
altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario. 6. Le spese di funzionamento e di gestione del
servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 1-septies. Art. 1-septies. - (Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo) - 1. Ai fini
del finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui
all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, e'
istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da: a) le risorse
iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati,
profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia'
destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e
corrispondenti a 5,16 milioni di euro; b) le assegnazioni
annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle
gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in
via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero
dell'economia e delle finanze; c) i contributi e le donazioni
eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche
internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea. 2. Le
somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
Fondo di cui al medesimo comma 1. 3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio". 2. Per la costruzione di
nuovi centri di identificazione e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
Art. 33. (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in
vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze
personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivita'
di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o
handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare, puo' denunciare,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per
territorio mediante presentazione della dichiarazione di
emersione nelle forme previste dal presente articolo. La
dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a
proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data,
fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia
di cui al primo periodo del presente comma e' limitata ad una
unita' per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare. 2. La dichiarazione di emersione
contiene a pena di inammissibilita': a) le generalita' del
datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza
italiana o, comunque, la regolarita' della sua presenza in
Italia; b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita'
dei lavoratori occupati; c) l'indicazione della tipologia e
delle modalita' di impiego; d) l'indicazione della retribuzione
convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. 3. Ai
fini della ricevibilita', alla dichiarazione di emersione sono
allegati: a) attestato di pagamento di un contributo
forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al
rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme
a titolo di penali ed interessi; b) copia di impegno a stipulare
con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il
contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dall'articolo 6 della presente legge; c) certificazione medica
della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui
assistenza e' destinato il lavoratore. Tale certificazione non
e' richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito
al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 4. Nei
venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di
cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per territorio verifica l'ammissibilita' e la
ricevibilita' della dichiarazione e la questura accerta se
sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso
di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la
tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno
presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
extracomunitari cui e' riferita la denuncia. 5. Nei dieci giorni
successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi
al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la
prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme
previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del
permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di
cui al comma 4. Il permesso di soggiorno e' rinnovabile previo
accertamento da parte dell'organo competente della prova della
continuazione del rapporto e della regolarita' della posizione
contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione
delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non
sono punibili per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute,
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione
presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
determina con proprio decreto i parametri retributivi e le
modalita' di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al
comma 3, lettera a), nonche' le modalita' per la successiva
imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione
e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia
in relazione alla posizione contributiva del lavoratore
interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle
relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio
decreto, determina altresi' le modalita' di corresponsione delle
somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali
concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al
comma 3. 7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera
extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato
rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore
in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello
Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati
negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo
che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilita'
dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione
di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non
costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che
risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato. 8. Chiunque
presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma
1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione
della presente legge, e' punito con la reclusione da due a nove
mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 34. (Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, all'emanazione delle norme di
attuazione ed integrazione della presente legge, nonche' alla
revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite
le modalita' di funzionamento dello sportello unico per
l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di
entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui
agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla
direzione provinciale del lavoro. 2. Entro quattro mesi dalla
data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle
disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla
condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente
alle seguenti finalita': a) razionalizzare l'impiego della
telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le
amministrazioni pubbliche; b) assicurare la massima
interconnessione tra gli archivi gia' realizzati al riguardo o
in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche; c)
promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli
archivi esistenti. 3. Il regolamento previsto dall'articolo
1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, introdotto dall'articolo 32, e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data
si applica la disciplina anteriormente vigente. 4. Fino al
completamento di un adeguato programma di realizzazione di una
rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato
con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di
cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2
della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di
emergenza, puo' disporre l'alloggiamento, nei centri di
accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in
regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel
territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro
allontanamento dal territorio medesimo.
Art. 35. (Istituzione della Direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere)
1. E' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno, la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di
impulso e di coordinamento delle attivita' di polizia di
frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonche'
delle attivita' demandate alle autorita' di pubblica sicurezza
in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla
suddetta Direzione centrale e' preposto un prefetto, nell'ambito
della dotazione organica esistente. 2. Fermo restando quanto
previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle
competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonche' la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1º aprile 1981, n.
121. Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale
delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. 3. La denominazione della Direzione centrale di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n.
398, e' conseguentemente modificata in "Direzione centrale per
la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i
reparti speciali della Polizia di Stato". 4. Eventuali
integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 36. (Esperti della Polizia di Stato)
1. Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione
dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' inviare
presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
funzionari della Polizia di Stato in qualita' di esperti
nominati secondo le procedure e le modalita' previste
dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal
citato articolo 168 e' aumentato sino ad un massimo di ulteriori
undici unita', riservate agli esperti della Polizia di Stato,
corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente
comma. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per l'anno
2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 37. (Disposizioni relative al Comitato parlamentare di
controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della
legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di
"Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo
di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di
controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresi'
attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta
attuazione della presente legge, nonche' degli accordi
internazionali e della restante legislazione in materia di
immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta
annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce
annualmente alle Camere sulla propria attivita'.
Art. 38. (Norma finanziaria)
1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e
34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato. 2. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per l'anno
2002, e in euro 3.031.517 per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3.
All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma
1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per
l'anno 2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62
milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a
decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Pisanu, Ministro dell'interno
Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli